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STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA ALANI (S.I.A.) COSTITUZIONE E SCOPI |
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Art. 1 - E’ costituita, con sede in Milano,
l’Associazione denominata Società Italiana Alani (S.I.A.). Essa mira a
svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e
valorizzare la razza alani nelle sue varietà ed a potenziare la selezione e
l’allevamento.
SOCI Art. 3 - Possono
essere Soci della Società Italiana Alani tutti i cittadini italiani e
stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento
della razza alani e la cui domanda di associazione, presentata nei modi
previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa
dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli
impegni assunti. ORGANI
SOCIALI Art. 10 - Sono
organi della Società:
ASSEMBLEA
DEI SOCI Art. 11 -
L’Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della
quota sociale per l’anno in corso che siano Soci dall’anno precedente.
Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e
può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega
scritta e firmata; sono ammesse cinque deleghe per persona. Le deleghe
debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che
l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle
deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie
deleghe ad un altro. Il Socio può anche votare a mezzo posta consegnando
personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà
ad inoltrarla al Presidente della Società Italiana Alani presso la sede della
stesa.
Spetta, inoltre, all’Assemblea
eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti. IL
CONSIGLIO Art. 15 - Il
Consiglio è composto da nove Consiglieri, i quali tutti, meno uno nominato
dall’E.N.C.I., eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci. I membri del
Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora
durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più
Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima
riunione, salvo il Consigliere nominato dall’E.N.C.I. la cui sostituzione
spetterà sempre all’E.N.C.I. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica
e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno
sostituito. Se venissero a mancare invece più della metà dei Consiglieri,
l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica
procederanno entro due mesi data le stato di fatto alla convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio. IL
PRESIDENTE Art. 19 - Il
Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni
che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni
del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza
delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza
può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate
dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest’ultimo nella
sua prima riunione. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre
la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. In caso di assenza o
di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di
età. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di
un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio
un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente
Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto. PATRIMONIO
E AMMINISTRAZIONE Art. 20 - Il
patrimonio della Società è costituito:
Le entrate della Società sono
costituite:
Art. 21 - L’esercizio
finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e
finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a
quando l’Assemblea Generale dei Soci con l’approvazione del bilancio non si
sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo
approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie
ed il capitale proprio derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non
potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci,
fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi
imposta dalla Legge. COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI Art. 22 - la
sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio composto di
tre Revisori, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci
procederà anche alla nomina di un Revisore supplente. I Revisori hanno la
facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere
invitati. NORME
DISCIPLINARI Art. 23 -
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad
osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del
Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il Socio che
trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad
arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni
disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è
formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea
Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere.
Uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un competente di materie
giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un
Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del
collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere
alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di
uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito
dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla
nomina definitiva. Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate
per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri,
il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver
contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di
almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver
sentito il Presidente della Società. In caso di mancanza grave il Consiglio
potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio
dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito
trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio
procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. I
provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a
carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino
ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino
l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta
motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si
pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi
dall’E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società,
saranno adottati anche da questa. SCIOGLIMENTO Art. 23 bis - La
stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo
eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del
patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di
associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa devoluzione imposta dalla Legge. VARIE Art. 24 - Tutte
le cariche in seno alla Società sono gratuite, salvo quanto previsto
dall’art. 17 per i segretari ed il cassiere che non siano membri del
Consiglio. Art. 25 - Il
presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra
in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà
essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società,
oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In
quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al
Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche
statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea Generale in
cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci
aventi diritto al voto. Art. 26 -
All’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri
di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in
caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie,
di nominare un Commissario “ad acta”, a sciogliere gli organi sociali e
nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione
nel termine massimo di quattro mesi. Art. 27 - Per quanto
non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di
Legge ed ai principi generali di diritto. |
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