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STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA ALANI (S.I.A.) COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1 - E’ costituita, con sede in Milano, l’Associazione denominata Società Italiana Alani (S.I.A.). Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza alani nelle sue varietà ed a potenziare la selezione e l’allevamento.

Art. 2
- Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

  • propaganda la divulgazione ed il miglioramento degli alani ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
  • è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
  • organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

SOCI

Art. 3 - Possono essere Soci della Società Italiana Alani tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza alani e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4 -
I Soci si dividono in Soci ordinari e Soci sostenitori; I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 - Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6 -
L’Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 - L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde:

  • per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
  • per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
  • per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 - L’esercizio dei diritti sociali spetta ai regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino Soci anche dell’anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi della Società:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere nominato dall’E.N.C.I.
  • il Presidente
  • il Comitato Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei conti
  • il Comitato Esecutivo, qualora sia stato nominato dal Consiglio ai sensi dell’art. 17
  • il Comitato tecnico, qualora sia nominato dal Consiglio ai sensi dell’art. 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - L’Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano Soci dall’anno precedente. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse cinque deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Il Socio può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente della Società Italiana Alani presso la sede della stesa.

Art. 12 - l’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Esso dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 - L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all’anno in Milano entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci ordinari possono partecipare all’Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 - L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  • sul programma generale della Società;
  • sull’elezione delle cariche sociali;
  • sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
  • sulle modifiche dello Statuto;
  • sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell’art. 4;
  • su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti.

IL CONSIGLIO

Art. 15 - Il Consiglio è composto da nove Consiglieri, i quali tutti, meno uno nominato dall’E.N.C.I., eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione, salvo il Consigliere nominato dall’E.N.C.I. la cui sostituzione spetterà sempre all’E.N.C.I. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare invece più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi data le stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16 - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc., ecc. Il Consiglio potrà istituire Delegazioni o Gruppi territoriali.

Art. 17 - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti della Società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; Segretari ed il Cassiere possono essere anche membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro: Il Consiglio può anche nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo determinandone le attribuzioni. Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo la preparazione del progetto di bilancio e le attribuzioni del Consiglio in materia disciplinare. Il Consiglio può anche nominare un Comitato Tecnico stabilendone la composizione e le norme di funzionamento.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richiedano almeno due Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori dei Conti. Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione ovvero in caso di motivata urgenza almeno tre giorni prima. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da un vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Il patrimonio della Società è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili
  • dalle somme accantonate
  • da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

  • dalle quote annuali versate dai Soci
  • dagli eventuali contributi concessile da enti o persona
  • dalle attività di gestione
  • da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21 - L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla Legge.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - la sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio composto di tre Revisori, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore supplente. I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanza grave il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.

SCIOGLIMENTO

Art. 23 bis - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

VARIE

Art. 24 - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite, salvo quanto previsto dall’art. 17 per i segretari ed il cassiere che non siano membri del Consiglio.

Art. 25 - Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 26 - All’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un Commissario “ad acta”, a sciogliere gli organi sociali e nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 27 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali di diritto.

 

Creazioni: Mike & Greta

©AlanoAlano 2001-2002

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