ALANO ALANO: Rivista Telematica Gratuita |
|
|
|
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEI LIBRI GENEALOGICI |
|
Abbiamo riportato parte dell’estratto
dei libri genealogici affinché tutti possano prenderne atto e sappiano
comportarsi al meglio in base alla circostanza. Art.1 - L'Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), in virtù dell'art, 2 del proprio Statuto,
riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 553 del 20 aprile
1960, ha istituito i seguenti Libri genealogici: a) libro Origini Italiano (L.O.I.); b) Libro Italiano Riconosciuti
(L.I.R.) Art.2 - Ogni cane che viene
registrato nel L.O.I. o nel L.I.R. deve avere un proprio nome individuale di
una sola parola; in caso di ripetizioni dello stesso nome, per cani della
medesima razza, varranno, per la sua distinzione, i numeri d'iscrizione. Solo
in via eccezionale potrà essere accettata l'iscrizione al L.O.I. o al L.I.R.
di cani con nomi composti da due o più parole quando queste siano
assolutamente indispensabili per dare un significato al nome, il nome del
cane potrà essere accompagnato solo dalla denominazione dell'affisso allorché
questo gli competa ai sensi e per gli effetti del presente regolamento (v.
art, 22 e succ.). L'E.N.C.I. potrà rifiutare la
denominazione di un cane ogni qualvolta lo reputi opportuno. Il nome di un cane iscritto nel
L.O.I. o nel L.I.R., così come risulta sul certificato d'iscrizione, non
dovrà mai subire modificazioni di sorta anche in caso di cessione. Art.3 - Ogni cane iscritto al L.O.I.
o al L.I.R., dovrà figurare di un unico proprietario la cui firma per l'E.N.C.I.
è l'unica valida agli effetti delle successive iscrizioni dei suoi
discendenti, Qualora proprietario di un cane
risultasse un Ente o una Società - purché questa sia costituita da due o più
persone insieme associate nel possesso del cane - l'E.N.C.I. riconoscerà
valida solo la firma di colui che i legali Dirigenti dell'Ente o della
Società proprietari, o i singoli componenti di questa, gli avranno
preventivamente designato con atto scritto a rappresentarti. A tale scopo, tutti i proprietari di cani iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. e i rappresentanti degli Enti o Società proprietarie dovranno depositare premo la Sede dell'E.N.C.I. il facsimile della propria firma, che farà testo in ogni caso di contestazione. Art.4 - Proprietario del cane è colui che ne ha la disponibilità assoluta ad ogni effetto. Il primo proprietario viene registrato come tale sul Certificato D'Iscrizione; ogni successivo trasferimento di proprietà deve risultare sullo stesso certificato ed è valido solo se firmato dal proprietario cedente con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del nuovo proprietario e se è vidimato dall'E.N.C.I. Art.5 - Allevatore di un cane, ai
soli effetti dei Libri Genealogici è considerato colui che figura proprietario
della madre al momento della monta di questa. A tutti gli altri effetti sono
considerati allevatori, solo le persone che risultano, titolari, ai sensi
dell'art. 22 e successivi, di un affisso riconosciuto. LIBRO ORIGINI ITALIANO (L.O.I.) Art.6 - Il Libro Origini Italiano
(L.O.I.) è il registro nel quale vengono iscritti i cani considerati di puro
sangue ed annotati i dati genealogici, somatici e segnaletici che ad essi si
riferiscono. Art.7 - Possono essere iscritti al L.O.I. a) I cani nati in Italia da genitori
iscritti nel L.O.I., le fattrici imperiale in Italia devono essere trasferite
al L.O.I. su presentazione del documento d’origini estere. Se invece il padre
dei cani da iscrivere nel L.O.I. si trovasse all'estero essendo di proprietà
di persona residente fuori d'Italia, dovrà esserne documentata la genealogia
attraverso il relativo certificato d'iscrizione in un registro riconosciuto
dalla F.C.I. o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà
necessaria la stia trascrizione al L.O.I. b) I cani provenienti dall’estero e
passati in proprietà di italiani, purché già iscritti in un libro genealogico
straniero riconosciuto dalla F.C.I. come equivalente al L.C.I. italiano, e la
cui iscrizione e relativo passaggio di proprietà siano documentati dal
relativo Certificato ufficiale d'iscrizione; c) I cani la cui ascendenza di almeno
tre generazioni complete sia documentazione dall'iscrizione al Libro Italiano
Riconosciuti (L.I.R.) e che abbiano conseguito in una esposizione
riconosciuta (a qualifica di almeno Molto Buono (M.B.) in classe singola o il
Certificato di Tipicità (C.T.) in classe L.I.R. e ciò anche ai sensi
dell'art. 11 del presente regolamento; d) i cani delle razze tipiche
italiane, già iscritti nel L.I.R. se proclamati Campioni di Bellezza,
acquistano il diritto di essere iscritti nel L.O.I. ISCRIZIONI NEL L.O.I. E NEL L.I.R. Art.12 - Chi intende iscrivere cani
nel L.O.I. o nel L.I.R. deve farne domanda all'E.N.C.I. compilando appositi
moduli che verranno forniti su richiesta degli Interessati, dall'E.N.C.I.
stesso o dalle sue Delegazioni periferiche. Tali moduli, dettagliatamente
compilati e firmati dai richiedenti, debbono essere inoltrati alla sede
centrale dell'E.N.C.I. per il tramite della delegazione di quest'ultimo, competente
sul territorio nel quale è nata e trovasi la cucciolata. Tale delegazione è
autorizzata ad eseguire opportuni controlli ed è tenuta ad esprimere il
proprio parete all'E.N.C.I. sulle domande di iscrizione a questo inoltrate. Gli accertamenti, riguardanti denunce
provenienti da Province o Regioni nelle quali non esistono organi periferici
funzionanti dell'E.N.C.I., saranno svolti direttamente da quest'ultimo con i
mezzi che riterrà più opportuni. Garanti della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate e delle denunce eseguite restano comunque sempre i
firmatari delle medesime l'E.N.C.I. controlla e là controllare nei limiti
delle proprie possibilità, l'esattezza delle dichiarazioni ricevute ma, anche
accogliendole, non ne assume alcuna responsabilità. L'E.N.C.I. si riserva tuttavia il
diritto insindacabile di procedere in ogni momento all'annullamento di
qualsiasi già eseguita iscrizione qualora gli risultasse che questa e stata
ottenuta con documentazioni non regolari, oppure non rispondenti a verità
contro i responsabili di falsa denuncia l'E.N.C.I. potrà anche agire
disciplinarmente e per via giudiziaria Art.13 - Le iscrizioni dei cani nei
libri genealogici L.O.I. e L.I.R. possono essere fatte per cucciolata o
singolarmente. ISCRIZIONI PER
CUCCIOLATA Art.14 - L’iscrizione per cucciolata riguarda tutti i soggetti di una
cucciolata nati in Italia da un accoppiamento tra cani iscritti essa si
svolge in due tempi, attraverso due denuncie successive compilate su appositi
moduli (Mod. A e Mod. B) e con le seguenti modalità: A) Denuncia di monta e di nascita, da compilarsi a con
dell'allevatore e da inviarsi all'E.N.C.I. attraverso la competente
delegazione entro 15 giorni dalla data di nascita dei cuccioli. Con tale denuncia,
che va redatta sul Mod.A, vengono notificati all'E.N.C.I. a) I nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza, il
loro numero d’iscrizione in un libro genealogico, nonché i nomi dei
rispettivi proprietari; b) La data in cui avvenne l'accoppiamento; c) Il numero e il sesso dei cuccioli di quelli ancora
viventi e di quelli eventualmente nati morti o deceduti prima della denuncia.
Tale denuncia deve essere firmata anche dal proprietario dello
stallone il quale così testimonia dell'avvenuto accoppiamento del proprio
cane con la madre dei cuccioli denunciati e possibilmente conferma anche il
numero dei cuccioli nati e viventi. Quando lo stallone fosse un cane iscritto in un Libro
genealogico estero, occorre documentarne anche la genealogia almeno sino ai
terzi ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) attraverso la presentazione del
suo certificato d’iscrizione o di una copia ufficiale di questo. B) Descrizione e domanda d’iscrizione dei
singoli cuccioli che va inviata
all'E.N.C.I. a cura dello stesso Allevatore che ha in precedenza denunciato
la nascita della cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita.Tale domanda,
da redigersi sul Mod. B e da inviarsi all'E.N.C.I. per il tramite della
competente Delegazione deve contenere: a) I nomi da imporre ai cuccioli; b) La precisazione, per ciascuno, del colore e delle
macchie del mantello nonché gli eventuali segni particolari; tra questi sono
compresi anche il numero e gli altri dati impressi mediante punzonatura; c) I nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i
cuccioli fossero stati nel frattempo eventualmente ceduti. Tutti cuccioli elencati e descritti nel Mod. B debbono essere
contemporaneamente iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. i cuccioli eventualmente
esclusi dell'Allevatore nel modulo di denuncia di nascita (Mod. A) o non
compresi, successivamente, nella domanda d’iscrizione (Mod. B) non potranno
più, per nessuna ragione, essere iscritti in futuro Art.15 - Ad insindacabile giudizio
dell'E.N.C.I. potranno essere accolte domande anche dopo i termini stabiliti,
purché preventivamente vistate dall'organo periferico, nella cui
giurisdizione risiede il richiedente. L'accettazione di tali domande
ritardate deve tuttavia avere sempre carattere eccezionale ISCRIZIONI SINGOLE Art.16 – L’iscrizione singola di un cane nel L.O.I. riguarda un solo
soggetto e può essere eseguita dall'E.N.C.I. solo se si riferisce a) A cani
importati in Italia e già iscritti nel paese di origine in un registro genealogico
ufficiale riconosciuto dalla F.C.I.; b) A cani in Italia e già iscritti nel complete
iscritte in tale registro e in L.I.R. discendenti da almeno tre gene possesso
dei titoli indicati nell'art.7 cap.c; c) A cani di razza italiana iscritti neI L.I.R. con meno di tre
generazioni,che siano stati proclamati Campioni italiani. La domanda di iscrizione singola deve
essere avanzata all'E.N.C.I. a cura di Colui che, risulta proprietario del
cane da iscrivere, e va redatta su apposito unico modulo che l'E.N.C.I.
stesso o le sue Delegazioni forniranno su richiesta dell'interessato. Essa
deve contenere le seguenti indicazioni: a) Razza, nome, seme, data di nascita del soggetto
iscrivendo (i cani importanti sono esclusi dall'obbligo della punzonatura); b) La descrizione precisa del colore e delle macchie
del mantello e dei segni particolari che valgono ad identificare il cane; c) I nomi e i numeri d'iscrizione nei libri
genealogici dei suoi genitori; d) Il nome dell'allevatore; e) Eventuali dati relativi alla
punzonatura di cui all'art.12. Tale domanda deve essere inoltre
accompagnata dalla fotografia in duplice copia e ripresa da un Iato del cane
iscrivendo (ripresa dai due lati qualora trattasi di soggetto con mantello a
macchie). Per i cani provenienti dall'estero e
già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuto dall'E.N.C.I. è
sufficiente che la domanda sia accompagnata dal Certificato Ufficiale
d'iscrizione nel Libro genealogico del Paese d'origine dal quale risulti l'avvenuta
cessione all'attuale proprietario, nonché dalle fotografie del soggetto da
iscriversi. Per i cani da iscriversi come
capostipiti nel L.I.R. e per quelli da trasferirsi dal L.I.R. al L.O.I.
occorrono invece i documenti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del presente
regolamento, nonché le fotografie dei soggetti. CERTIFICATI
D'ISCRIZIONE Art.17 - Quando un cane viene
registrato nel L.O.I. l'E.N.C.I., rilascia uno speciale certificato di
iscrizione in unico esemplare dal quale risultano lire al numero con il quale
esso è stato registrato, anche i dati relativi al cane ‑ nome, numero
d'iscrizione nel libro genealogico razza, seme, data di nascita, colore,
macchie del mantello, eventuale numero della punzonatura nomi e numeri
d’iscrizione dei genitori ‑ nonché i nomi con gli indirizzi
dell'allevatore e del proprietario. Il L.O.I. e suddiviso in gruppi di
razze ognuno contrassegnato da una sigla differente. Il numero d’iscrizione d’ogni cane
nel L.O.I. è preceduto dalla sigla corrispondente alla razza o al
sottogruppo. Anche per i cani registrati nel
L.I.R. l'E.N.C.I. rilascia un certificato d'iscrizione. Art.18 - Il proprietario di un cane iscritto nel L.O.I. o nel L.I.R., deve controllare se tutti i dati registrati nel certificato d'iscrizione corrispondono esattamente a quelli del soggetto posseduto. In caso di irregolarità egli dovrà notificare restituendo aIl'E.N.C.I. il documento entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento dello stesso, corredato con autocertificazione sotto comminatoria di legge. L'E.N.C.I. si riserva di modificare le annotazioni oppure di sostituire il documento. Non sono ammesse correzioni ne
cancellature sui certificati d'iscrizione se non eseguite dall'E.N.C.I. e convalidate
col timbro sociale, i certificati su, quali fossero state apportate
correzioni o cancellature non convalidate dall'E.N.C.I. debbono essere
considerati nulli. I Certificati d'iscrizione al L.O.I.
o A L.I.R., non forniscono alcuna garanzia per ciò che riguarda i pregi e i
difetti dei cani iscritti. Qualora dovesse apparire che uno o più soggetti di
una cucciolata risultassero, privi dei caratteri di tipicità della razza
sotto la quale i genitori erano stati iscritti, l'iscrizione ai Libri genealogici
dell'intera cucciolata può essere rifiutata dall'E.N.C.I. che si riserva
sempre anche il diritto di rifiutare l'iscrizione nei propri libri
genealogici dei discendenti di cani che, già iscritti, avessero posto in
evidenza, nel corso del loro sviluppo, caratteristiche tali che dimostrano
chiaramente che le loro origini non sono pure, In tali casi l'E.N.C.I. porrà,
a fianco dell'iscrizione, nel L.O.I. o nel L.I.R. di tali cani la nera:
“Escluso dalla riproduzione" e ne darà notizia ai rispettivi proprietari.
Art.19 - Il Proprietario di un cane registrato nel L.O.I. o nel
L.I.R., è tenuto a denunciare all'E.N.C.I. la morte o lo smarrimento
indicandone la data. RILASCIO DI DUPLICATI Art.20 - Nel caso di smarrimento o di
distruzione di un certificato l'E.N.C.I. potrà rilasciare il duplicato su
richiesta di colui che risulta proprietario del cane anche dalle
registrazioni sui libri genealogici. Tale richiesta dovrà formare oggetto di
pubblicazione sul periodico “I nostri cani”, il duplicato sarà emesso solo se
non siano intervenute opposizioni entro trenta giorni da tale pubblicazione. Qualora il certificato originario, dichiarato smarrito o distrutto venisse in seguito rintracciato e comunque risultasse ancora esistente, l'E.N.C.I. dichiarerà nullo il duplicato che dovrà essergli restituito dal possessore PASSAGGI DI PROPRIETÀ Art.21 - Il trasferimento di
Proprietà di un cane risulta dalla girata apposta sul Certificato
d'iscrizione, al L.O.I. o al L.I.R. sottoscritta dal proprietario cedente
a favore del cessionario, debitamente vidimata e registrata dall'E.N.C.I.; in
mancanza di tale registrazione, agli effetti del L.O.I. e del L.I.R. il
passaggio di proprietà conta non avvenuto. |
|
Creazioni: Mike & Greta ©AlanoAlano 2001-2002 |
|