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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEI LIBRI GENEALOGICI

 

Abbiamo riportato parte dell’estratto dei libri genealogici affinché tutti possano prenderne atto e sappiano comportarsi al meglio in base alla circostanza.

Art.1 - L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), in virtù dell'art, 2 del proprio Statuto, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 553 del 20 aprile 1960, ha istituito i seguenti Libri genealogici:

a) libro Origini Italiano (L.O.I.);

b) Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.)

Art.2 - Ogni cane che viene registrato nel L.O.I. o nel L.I.R. deve avere un proprio nome individuale di una sola parola; in caso di ripetizioni dello stesso nome, per cani della medesima razza, varranno, per la sua distinzione, i numeri d'iscrizione. Solo in via eccezionale potrà essere accettata l'iscrizione al L.O.I. o al L.I.R. di cani con nomi composti da due o più parole quando queste siano assolutamente indispensabili per dare un significato al nome, il nome del cane potrà essere accompagnato solo dalla denominazione dell'affisso allorché questo gli competa ai sensi e per gli effetti del presente regolamento (v. art, 22 e succ.).

L'E.N.C.I. potrà rifiutare la denominazione di un cane ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Il nome di un cane iscritto nel L.O.I. o nel L.I.R., così come risulta sul certificato d'iscrizione, non dovrà mai subire modificazioni di sorta anche in caso di cessione.

Art.3 - Ogni cane iscritto al L.O.I. o al L.I.R., dovrà figurare di un unico proprietario la cui firma per l'E.N.C.I. è l'unica valida agli effetti delle successive iscrizioni dei suoi discendenti,

Qualora proprietario di un cane risultasse un Ente o una Società - purché questa sia costituita da due o più persone insieme associate nel possesso del cane - l'E.N.C.I. riconoscerà valida solo la firma di colui che i legali Dirigenti dell'Ente o della Società proprietari, o i singoli componenti di questa, gli avranno preventivamente designato con atto scritto a rappresentarti.

A tale scopo, tutti i proprietari di cani iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. e i rappresentanti degli Enti o Società proprietarie dovranno depositare premo la Sede dell'E.N.C.I. il facsimile della propria firma, che farà testo in ogni caso di contestazione.

Art.4 - Proprietario del cane è colui che ne ha la disponibilità assoluta ad ogni effetto. Il primo proprietario viene registrato come tale sul Certificato D'Iscrizione; ogni successivo trasferimento di proprietà deve risultare sullo stesso certificato ed è valido solo se firmato dal proprietario cedente con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del nuovo proprietario e se è vidimato dall'E.N.C.I.

Art.5 - Allevatore di un cane, ai soli effetti dei Libri Genealogici è considerato colui che figura proprietario della madre al momento della monta di questa.

A tutti gli altri effetti sono considerati allevatori, solo le persone che risultano, titolari, ai sensi dell'art. 22 e successivi, di un affisso riconosciuto.

LIBRO ORIGINI ITALIANO (L.O.I.)

Art.6 - Il Libro Origini Italiano (L.O.I.) è il registro nel quale vengono iscritti i cani considerati di puro sangue ed annotati i dati genealogici, somatici e segnaletici che ad essi si riferiscono.

Art.7 - Possono essere iscritti al L.O.I.

a) I cani nati in Italia da genitori iscritti nel L.O.I., le fattrici imperiale in Italia devono essere trasferite al L.O.I. su presentazione del documento d’origini estere. Se invece il padre dei cani da iscrivere nel L.O.I. si trovasse all'estero essendo di proprietà di persona residente fuori d'Italia, dovrà esserne documentata la genealogia attraverso il relativo certificato d'iscrizione in un registro riconosciuto dalla F.C.I. o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà necessaria la stia trascrizione al L.O.I.

b) I cani provenienti dall’estero e passati in proprietà di italiani, purché già iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuto dalla F.C.I. come equivalente al L.C.I. italiano, e la cui iscrizione e relativo passaggio di proprietà siano documentati dal relativo Certificato ufficiale d'iscrizione;

c) I cani la cui ascendenza di almeno tre generazioni complete sia documentazione dall'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) e che abbiano conseguito in una esposizione riconosciuta (a qualifica di almeno Molto Buono (M.B.) in classe singola o il Certificato di Tipicità (C.T.) in classe L.I.R. e ciò anche ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;

d) i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti nel L.I.R. se proclamati Campioni di Bellezza, acquistano il diritto di essere iscritti nel L.O.I.

ISCRIZIONI NEL L.O.I. E NEL L.I.R.

Art.12 - Chi intende iscrivere cani nel L.O.I. o nel L.I.R. deve farne domanda all'E.N.C.I. compilando appositi moduli che verranno forniti su richiesta degli Interessati, dall'E.N.C.I. stesso o dalle sue Delegazioni periferiche.

Tali moduli, dettagliatamente compilati e firmati dai richiedenti, debbono essere inoltrati alla sede centrale dell'E.N.C.I. per il tramite della delegazione di quest'ultimo, competente sul territorio nel quale è nata e trovasi la cucciolata. Tale delegazione è autorizzata ad eseguire opportuni controlli ed è tenuta ad esprimere il proprio parete all'E.N.C.I. sulle domande di iscrizione a questo inoltrate.

Gli accertamenti, riguardanti denunce provenienti da Province o Regioni nelle quali non esistono organi periferici funzionanti dell'E.N.C.I., saranno svolti direttamente da quest'ultimo con i mezzi che riterrà più opportuni.

Garanti della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle denunce eseguite restano comunque sempre i firmatari delle medesime l'E.N.C.I. controlla e là controllare nei limiti delle proprie possibilità, l'esattezza delle dichiarazioni ricevute ma, anche accogliendole, non ne assume alcuna responsabilità.

L'E.N.C.I. si riserva tuttavia il diritto insindacabile di procedere in ogni momento all'annullamento di qualsiasi già eseguita iscrizione qualora gli risultasse che questa e stata ottenuta con documentazioni non regolari, oppure non rispondenti a verità contro i responsabili di falsa denuncia l'E.N.C.I. potrà anche agire disciplinarmente e per via giudiziaria

Art.13 - Le iscrizioni dei cani nei libri genealogici L.O.I. e L.I.R. possono essere fatte per cucciolata o singolarmente.

ISCRIZIONI PER CUCCIOLATA

Art.14 - L’iscrizione per cucciolata riguarda tutti i soggetti di una cucciolata nati in Italia da un accoppiamento tra cani iscritti essa si svolge in due tempi, attraverso due denuncie successive compilate su appositi moduli (Mod. A e Mod. B) e con le seguenti modalità:

A)      Denuncia di monta e di nascita, da compilarsi a con dell'allevatore e da inviarsi all'E.N.C.I. attraverso la competente delegazione entro 15 giorni dalla data di nascita dei cuccioli. Con tale denuncia, che va redatta sul Mod.A, vengono notificati all'E.N.C.I.

a)   I nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza, il loro numero d’iscrizione in un libro genealogico, nonché i nomi dei rispettivi proprietari;

b)   La data in cui avvenne l'accoppiamento;

c)   Il numero e il sesso dei cuccioli di quelli ancora viventi e di quelli eventualmente nati morti o deceduti prima della denuncia.

Tale denuncia deve essere firmata anche dal proprietario dello stallone il quale così testimonia dell'avvenuto accoppiamento del proprio cane con la madre dei cuccioli denunciati e possibilmente conferma anche il numero dei cuccioli nati e viventi.

Quando lo stallone fosse un cane iscritto in un Libro genealogico estero, occorre documentarne anche la genealogia almeno sino ai terzi ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) attraverso la presentazione del suo certificato d’iscrizione o di una copia ufficiale di questo.

B)   Descrizione e domanda d’iscrizione dei singoli cuccioli che va inviata all'E.N.C.I. a cura dello stesso Allevatore che ha in precedenza denunciato la nascita della cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita.Tale domanda, da redigersi sul Mod. B e da inviarsi all'E.N.C.I. per il tramite della competente Delegazione deve contenere:

a)   I nomi da imporre ai cuccioli;

b)   La precisazione, per ciascuno, del colore e delle macchie del mantello nonché gli eventuali segni particolari; tra questi sono compresi anche il numero e gli altri dati impressi mediante punzonatura;

c)   I nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i cuccioli fossero stati nel frattempo eventualmente ceduti.

Tutti cuccioli elencati e descritti nel Mod. B debbono essere contemporaneamente iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. i cuccioli eventualmente esclusi dell'Allevatore nel modulo di denuncia di nascita (Mod. A) o non compresi, successivamente, nella domanda d’iscrizione (Mod. B) non potranno più, per nessuna ragione, essere iscritti in futuro

Art.15 - Ad insindacabile giudizio dell'E.N.C.I. potranno essere accolte domande anche dopo i termini stabiliti, purché preventivamente vistate dall'organo periferico, nella cui giurisdizione risiede il richiedente. L'accettazione di tali domande ritardate deve tuttavia avere sempre carattere eccezionale

ISCRIZIONI SINGOLE

Art.16 – L’iscrizione singola di un cane nel L.O.I. riguarda un solo soggetto e può essere eseguita dall'E.N.C.I. solo se si riferisce

a)   A cani importati in Italia e già iscritti nel paese di origine in un registro genealogico ufficiale riconosciuto dalla F.C.I.;

b)   A cani in Italia e già iscritti nel complete iscritte in tale registro e in L.I.R. discendenti da almeno tre gene possesso dei titoli indicati nell'art.7 cap.c;

c)   A cani di razza italiana iscritti neI L.I.R. con meno di tre generazioni,che siano stati proclamati Campioni italiani.

La domanda di iscrizione singola deve essere avanzata all'E.N.C.I. a cura di Colui che, risulta proprietario del cane da iscrivere, e va redatta su apposito unico modulo che l'E.N.C.I. stesso o le sue Delegazioni forniranno su richiesta dell'interessato. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a)   Razza, nome, seme, data di nascita del soggetto iscrivendo (i cani importanti sono esclusi dall'obbligo della punzonatura);

b)   La descrizione precisa del colore e delle macchie del mantello e dei segni particolari che valgono ad identificare il cane;

c)    I nomi e i numeri d'iscrizione nei libri genealogici dei suoi genitori;

d)    Il nome dell'allevatore;

e)     Eventuali dati relativi alla punzonatura di cui all'art.12.

Tale domanda deve essere inoltre accompagnata dalla fotografia in duplice copia e ripresa da un Iato del cane iscrivendo (ripresa dai due lati qualora trattasi di soggetto con mantello a macchie).

Per i cani provenienti dall'estero e già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuto dall'E.N.C.I. è sufficiente che la domanda sia accompagnata dal Certificato Ufficiale d'iscrizione nel Libro genealogico del Paese d'origine dal quale risulti l'avvenuta cessione all'attuale proprietario, nonché dalle fotografie del soggetto da iscriversi.

Per i cani da iscriversi come capostipiti nel L.I.R. e per quelli da trasferirsi dal L.I.R. al L.O.I. occorrono invece i documenti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché le fotografie dei soggetti.

CERTIFICATI D'ISCRIZIONE

Art.17 - Quando un cane viene registrato nel L.O.I. l'E.N.C.I., rilascia uno speciale certificato di iscrizione in unico esemplare dal quale risultano lire al numero con il quale esso è stato registrato, anche i dati relativi al cane ‑ nome, numero d'iscrizione nel libro genealogico razza, seme, data di nascita, colore, macchie del mantello, eventuale numero della punzonatura nomi e numeri d’iscrizione dei genitori ‑ nonché i nomi con gli indirizzi dell'allevatore e del proprietario.

Il L.O.I. e suddiviso in gruppi di razze ognuno contrassegnato da una sigla differente.

Il numero d’iscrizione d’ogni cane nel L.O.I. è preceduto dalla sigla corrispondente alla razza o al sottogruppo.

Anche per i cani registrati nel L.I.R. l'E.N.C.I. rilascia un certificato d'iscrizione.

Art.18 - Il proprietario di un cane iscritto nel L.O.I. o nel L.I.R., deve controllare se tutti i dati registrati nel certificato d'iscrizione corrispondono esattamente a quelli del soggetto posseduto. In caso di irregolarità egli dovrà notificare restituendo aIl'E.N.C.I. il documento entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento dello stesso, corredato con autocertificazione sotto comminatoria di legge. L'E.N.C.I. si riserva di modificare le annotazioni oppure di sostituire il documento.

Non sono ammesse correzioni ne cancellature sui certificati d'iscrizione se non eseguite dall'E.N.C.I. e convalidate col timbro sociale, i certificati su, quali fossero state apportate correzioni o cancellature non convalidate dall'E.N.C.I. debbono essere considerati nulli.

I Certificati d'iscrizione al L.O.I. o A L.I.R., non forniscono alcuna garanzia per ciò che riguarda i pregi e i difetti dei cani iscritti. Qualora dovesse apparire che uno o più soggetti di una cucciolata risultassero, privi dei caratteri di tipicità della razza sotto la quale i genitori erano stati iscritti, l'iscrizione ai Libri genealogici dell'intera cucciolata può essere rifiutata dall'E.N.C.I. che si riserva sempre anche il diritto di rifiutare l'iscrizione nei propri libri genealogici dei discendenti di cani che, già iscritti, avessero posto in evidenza, nel corso del loro sviluppo, caratteristiche tali che dimostrano chiaramente che le loro origini non sono pure, In tali casi l'E.N.C.I. porrà, a fianco dell'iscrizione, nel L.O.I. o nel L.I.R. di tali cani la nera: “Escluso dalla riproduzione" e ne darà notizia ai rispettivi proprietari.

Art.19 - Il Proprietario di un cane registrato nel L.O.I. o nel L.I.R., è tenuto a denunciare all'E.N.C.I. la morte o lo smarrimento indicandone la data.

RILASCIO DI DUPLICATI

Art.20 - Nel caso di smarrimento o di distruzione di un certificato l'E.N.C.I. potrà rilasciare il duplicato su richiesta di colui che risulta proprietario del cane anche dalle registrazioni sui libri genealogici. Tale richiesta dovrà formare oggetto di pubblicazione sul periodico “I nostri cani”, il duplicato sarà emesso solo se non siano intervenute opposizioni entro trenta giorni da tale pubblicazione.

Qualora il certificato originario, dichiarato smarrito o distrutto venisse in seguito rintracciato e comunque risultasse ancora esistente, l'E.N.C.I. dichiarerà nullo il duplicato che dovrà essergli restituito dal possessore

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Art.21 - Il trasferimento di Proprietà di un cane risulta dalla girata apposta sul Certificato d'iscrizione, al L.O.I. o al L.I.R. sottoscritta dal proprietario cedente a favore del cessionario, debitamente vidimata e registrata dall'E.N.C.I.; in mancanza di tale registrazione, agli effetti del L.O.I. e del L.I.R. il passaggio di proprietà conta non avvenuto.

 

 

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