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LA LEGGE INTERNAZIONALE DI MONACO E LA DICHIARAZIONE DI NASCITA |
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Allora quando i diritti e i doveri dei proprietari
degli stalloni e delle fattrici non sono regolati da leggi nazionali o da
regolamenti stilati dalle varie società canine, si ricorre, nel caso di
necessità, alle "Norme internazionali d'allevamento di Monaco",
stilate in occasione dei XII Congresso cinofilo mondiale di Monaco dei 21, 22
e 23 marzo 1934, organizzato dalla FCI. Art. 1 - La cagna viaggia a rischio e
pericolo del suo proprietario. Il proprietario dello stallone deve alla
cagna, durante il periodo in cui è affidata alla sua custodia, tutte le cure
che un allevatore coscienzioso riserva ai propri cani. Art. 2 - Le spese di viaggio, di
andata e ritorno, fanno carico al proprietario della cagna. Art. 3 - Questo vale anche per le
spese straordinarie che il proprietario dello stallone sarà chiamato a fare
nell'interesse della cagna: spese di malattia, di soggiorno straordinario
dopo l'accoppiamento o la cessazione dei calori, spese di spedizione, ecc. Art. 4 - Senza il formale accordo del
proprietario della cagna, non può essere sostituito lo stallone convenuto con
un altro. Art. 5 - In caso di accoppiamento fortuito con
uno stallone diverso da quello convenuto, il proprietario dello stallone avrà
tutti gli obblighi convenuti e nessun diritto. Non è costretto ad alcun
obbligo speciale, se non al rimborso del prezzo di questo accoppiamento e
delle spese di viaggio della cagna. Tuttavia, se l'accoppiamento fortuito ha
luogo prima di quello con lo stallone convenuto, può essere fatto anche un
accoppiamento con quest'ultimo con l'autorizzazione del proprietario della
cagna; in questo caso i diritti e i doveri delle parti sono gli stessi. Il
secondo accoppiamento sarà ritardato sino a quando è possibile e normalmente
di molti giorni. Art. 6 - Nel caso in cui la cagna sia stata
montata da stalloni diversi, il certificato dell'accoppiamento menzionerà i
diversi stalloni e le date delle loro prestazioni. Art. 7 - Normalmente non ci saranno ripetizioni
salvo accordi formali. Art. 8 - In caso di morte della cagna presso il proprietario dello
stallone, questi farà a sue spese il certificato di morte, possibilmente da
un veterinario. Avvertirà inoltre telegraficamente il proprietario della
cagna per chiedergli se desidera, a sue spese, l'autopsia. Art.
9 -
Quando viene stabilita una forma di denaro come prezzo per l'accoppiamento,
il proprietario dello stallone redigerà il certificato di accoppiamento
soltanto dopo aver ricevuto la somma pattuita. Art.
10 - Se
il proprietario dello stallone acconsente al servizio dello stallone senza
aver ricevuto anticipatamente la somma, è legale che rinvii (a cagna
previo Rimborso del prezzo dell'accoppiamento delle spese di porto e
di quelle straordinarie di cui all'art.
3. Art.
11 -
Quando, per una ragione qualsiasi oltre a quella dell'accoppiamento fortuito,
la cagna non ha potuto essere accoppiata con lo stallone convenuto, il
proprietario dello stallone ha diritto soltanto alle spese di porto e
a quelle straordinarie di cui all'art. 3. Art.
12 -
Se, dopo l'accoppiamento, la cagna non rimane gravida, il proprietario dello
stallone conserva i suoi diritti e la somma convenuta. Art.
13 -
Tuttavia, il proprietario della cagna o il suo avente diritto, può ottenere,
per la stessa cagna, l'accoppiamento
con lo stesso stallone al primo o al secondo estro susseguente, a sua scelta,
senza dover di nuovo pagare la cifra
pattuita. Se anche questo accoppiamento risultasse infruttuoso, il diritto
non si rinnova più. Cessa inoltre in caso di morte della cagna o di
incapacità dello stallone. Art.
14 - Se
in questo intervallo il proprietario dello stallone cede quest'ultimo dovrà
imporre a chi lo ha comprato gli obblighi di cui all'articolo
precedente. Il cedente non è però garante dei fatto che il nuovo proprietario
osservi l'obbligo. Egli è tenuto soltanto a dimostrare che ha imposto la
clausola. Se si dimentica di imporre la clausola e il nuovo proprietario non
è d'accordo a sopportarla gratuitamente, il cedente deve rimborsare quanto
ha ricevuto per l'accoppiamento. Art.
15 - In
caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residenza, se è necessario
per un nuovo accoppiamento uno spostamento in un altro paese o a una
distanza superiore di 100 km a quella che esisteva tra le residenze dei due
proprietari al momento dei primo accoppiamento, il proprietario della cagna può,
se preferisce, rinunciando al rinnovo dell'accoppiamento, ottenere dal
proprietario che ha ricevuto la somma il rimborso della metà della somma
pagata per l'accoppiamento infruttuoso. Art.
16 - Quando le condizioni della remunerazione dell'accoppiamento non sono
state stabilite o quando la remunerazione stessa è accordata mediante la
scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha il diritto di esercitare
la prima scelta di un solo cucciolo nell'intera figliata, tra il 42° e il 49°
giorno dalla nascita. Egli può esercitare questo suo diritto anche prima. in
caso di accordo con il proprietario della fattrice, può ritardare la scelta
al massimo fino al 60 giorno. Art. 17 - Se la cagna muore prima del
parto, se non è rimasta gravida, se tutti i cuccioli muoiono al momento della
nascita, i proprietari perdono, ciascuno, i loro diritti. Art. 18 - Entro i 5 giorni dalla
nascita il proprietario della fattrice deve far riconoscere al proprietario
dello stallone il numero, il sesso e, quando la razza lo permette, il colore
dei cuccioli messi al mondo e i decessi sopraggiunti, eventualmente, in
questo spazio di tempo. Il proprietario dello stallone deve, dalla ricezione
di queste notizie, inviare il certificato di accoppiamento. Art. 19 - Se un solo cucciolo è
vivente al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello
stallone. Il proprietario della fattrice avrà tuttavia la facoltà di
conservare il prodotto nato e rimasto solo pagando il prezzo abitualmente
richiesto per l'accoppiamento dello stallone utilizzato. Se questo prezzo non
è conosciuto, sarà fissato da un arbitro. Art. 20 - Il proprietario della
fattrice deve dare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore
coscienzioso. Qualora lo standard della razza preveda il taglio della coda,
questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata conformemente alle
regole e nel tempo giusto in modo che la ferita sia interamente cicatrizzata
prima dei 42 giorno. Dovrà inoltre procedere al taglio degli speroni alle
zampe posteriori o anteriori quando questo taglio sia stato convenuto. Art. 21 - Il proprietario dello
stallone non deve avere alcuna spesa né per questi interventi né per
l'allevamento fino al 49 giorno. Art. 22 - Se, malgrado un richiamo per
lettera raccomandata, inviato dopo il 49 giorno, il proprietario dello
stallone al 56 giorno non ha ancora esercitato il suo diritto di scelta, il
proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta, da un
veterinario o da una persona competente a spese del proprietario dello stallone.
Il cucciolo così scelto può essere inviato previo rimborso delle spese dei
veterinario, di imballaggio, di porto e di quelle di allevamento a partire
dal 49 giorno. Art. 23 - Nei Paesi in cui le
iscrizioni al Libro delle origini si fa per cucciolata, il proprietario della
cagna deve procedere all'iscrizione dell'intera cucciolata a sue spese nei
tempi prescritti e rilasciare gratuitamente il pedigree dei cucciolo scelto
dal proprietario dello stallone. Art. 24 - Negli altri Paesi o se la
cucciolata non risultasse atta ad essere iscritta al Libro delle origini, il
proprietario della fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, un pedigree
più completo possibile, risalendo indietro fino ai "nonni". Se,
ulteriormente, lo stallone o la fattrice si trovassero nelle condizioni
volute per avere l'accesso al Libro delle origini, il proprietario della
fattrice o dello stallone ha l'obbligo di compiere le formalità necessarie
all'iscrizione dello stallone o della fattrice, qualora il proprietario del
cucciolo scelto ne faccia richiesta. Art. 25 - Se la cagna è ceduta prima
del parto o se la cucciolata è ceduta prima della data fissata per la scelta,
il cedente deve imporre gli obblighi di cui sopra al nuovo proprietario. Art. 26 - Se il cedente ha dimenticato
di imporre questi obblighi e se, per questa ragione, il nuovo proprietario
non permette di esercitare gratuitamente la scelta, il proprietario dello
stallone ha diritto, per compensazione, al doppio del prezzo normale stabilito
per l'accoppiamento con uno stallone di reputazione equivalente al suo; in
caso di contestazione su questo prezzo, sarà chiamato un arbitro. Art. 27 - Il proprietario dello
stallone può, se lo preferisce, esigere il semplice prezzo normale fissato
eventualmente da un arbitro, se il proprietario della fattrice, a causa di
vendita, cambiamento di residenza ecc., lo obblighi ad esercitare la sua
scelta ad una distanza superiore di 100 km rispetto a quella che esisteva tra
le residenze dei due proprietari al momento dell'accoppiamento. Art. 28 -
Quando un accoppiamento è stabilito mediante il pagamento di una cifra e la
scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone, salvo diverso
contratto, ha il diritto di esercitare la seconda scelta. In questo caso le
regole descritte qui sopra dovranno essere osservate quanto al pagamento di
una parte e quanto al prelievo dell'altra [ ... ]. Se la cagna è morta prima
dei parto, se tutti i cuccioli sono morti al momento della nascita, se la
cagna non resta gravida o se nasce o se sopravvive un unico cucciolo, il
proprietario dello stallone conserva unicamente e definitivamente i suoi
diritti alla somma di denaro senza rinnovo di accoppiamento. Art. 29 -
Le regole fissate da queste norme sono senza applicazione nel caso di
accoppiamenti fatti senza accordo tra i proprietari. |
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