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LA LEGGE INTERNAZIONALE DI MONACO E LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

 

Allora quando i diritti e i doveri dei proprietari degli stalloni e delle fattrici non sono regolati da leggi nazionali o da regolamenti stilati dalle varie società canine, si ricorre, nel caso di necessità, alle "Norme internazionali d'allevamento di Monaco", stilate in occasione dei XII Congresso cinofilo mondiale di Monaco dei 21, 22 e 23 marzo 1934, organizzato dalla FCI.

Art. 1 - La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario dello stallone deve alla cagna, durante il periodo in cui è affidata alla sua custodia, tutte le cure che un allevatore coscienzioso riserva ai propri cani.

Art. 2 - Le spese di viaggio, di andata e ritorno, fanno carico al proprietario della cagna.

Art. 3 - Questo vale anche per le spese straordinarie che il proprietario dello stallone sarà chiamato a fare nell'interesse della cagna: spese di malattia, di soggiorno straordinario dopo l'accoppiamento o la cessazione dei calori, spese di spedizione, ecc.

Art. 4 - Senza il formale accordo del proprietario della cagna, non può essere sostituito lo stallone convenuto con un altro.

Art. 5 - In caso di accoppiamento fortuito con uno stallone diverso da quello convenuto, il proprietario dello stallone avrà tutti gli obblighi convenuti e nessun diritto. Non è costretto ad alcun obbligo speciale, se non al rimborso del prezzo di questo accoppiamento e delle spese di viaggio della cagna. Tuttavia, se l'accoppiamento fortuito ha luogo prima di quello con lo stallone convenuto, può essere fatto anche un accoppiamento con quest'ultimo con l'autorizzazione del proprietario della cagna; in questo caso i diritti e i doveri delle parti sono gli stessi. Il secondo accoppiamento sarà ritardato sino a quando è possibile e normalmente di molti giorni.

Art. 6 - Nel caso in cui la cagna sia stata montata da stalloni diversi, il certificato dell'accoppiamento menzionerà i diversi stalloni e le date delle loro prestazioni.

Art. 7 - Normalmente non ci saranno ripetizioni salvo accordi formali.

Art. 8 - In caso di morte della cagna presso il proprietario dello stallone, questi farà a sue spese il certificato di morte, possibilmente da un veterinario. Avvertirà inoltre telegraficamente il proprietario della cagna per chiedergli se desidera, a sue spese, l'autopsia.

Art. 9 - Quando viene stabilita una forma di denaro come prezzo per l'accoppiamento, il proprietario dello stallone redigerà il certificato di accoppiamento soltanto dopo aver ricevuto la somma pattuita.

Art. 10 - Se il proprietario dello stallone ac­consente al servizio dello stallone senza aver ricevuto anticipatamente la somma, è legale che rinvii (a cagna previo Rimborso del prezzo del­l'accoppiamento delle spese di porto e di quelle straordinarie di cui all'art.  3.

Art. 11 - Quando, per una ragione qualsiasi oltre a quella dell'accoppiamento fortuito, la cagna non ha potuto essere accoppiata con lo stallone convenuto, il proprietario dello stallo­ne ha diritto soltanto alle spese di porto e a quelle straordinarie di cui all'art. 3.

Art. 12 - Se, dopo l'accoppiamento, la cagna non rimane gravida, il proprietario dello stallone conserva i suoi diritti e la somma convenuta.

Art. 13 - Tuttavia, il proprietario della cagna o il suo avente diritto, può ottenere, per la  stes­sa cagna, l'accoppiamento con lo stesso stallone al primo o al secondo estro susseguente, a sua scelta, senza dover di nuovo pagare la      cifra pattuita. Se anche questo accoppiamento risultasse infruttuoso, il diritto non si rinnova più. Cessa inoltre in caso di morte della cagna o di incapacità dello stallone.

Art. 14 - Se in questo intervallo il proprietario dello stallone cede quest'ultimo dovrà im­porre a chi lo ha comprato gli obblighi di cui all'articolo precedente. Il cedente non è però garante dei fatto che il nuovo proprietario osservi l'obbligo. Egli è tenuto soltanto a dimostrare che ha imposto la clausola. Se si dimentica di imporre la clausola e il nuovo proprietario non è d'accordo a sopportarla gratuitamente, il cedente deve rimborsare quanto ha  ricevuto per l'accoppiamento.

Art. 15 - In caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residenza, se è necessario per un nuovo accoppiamento uno spostamen­to in un altro paese o a una distanza superiore di 100 km a quella che esisteva tra le residenze dei due proprietari al momento dei primo accoppiamento, il proprietario della cagna può, se preferisce, rinunciando al rinnovo dell'accoppiamento, ottenere dal proprietario che ha ricevuto la somma il rimborso della metà della somma pagata per l'accoppiamento infruttuoso.

Art. 16 - Quando le condizioni della remu­nerazione dell'accoppiamento non sono state stabilite o quando la remunerazione stessa è accordata mediante la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha il diritto di eserci­tare la prima scelta di un solo cucciolo nell'intera figliata, tra il 42° e il 49° giorno dalla na­scita. Egli può esercitare questo suo diritto anche prima. in caso di accordo con il proprietario della fattrice, può ritardare la scelta al massimo fino al 60 giorno.

Art. 17 - Se la cagna muore prima del parto, se non è rimasta gravida, se tutti i cuccioli muoiono al momento della nascita, i proprietari perdono, ciascuno, i loro diritti.

Art. 18 - Entro i 5 giorni dalla nascita il proprietario della fattrice deve far riconoscere al proprietario dello stallone il numero, il sesso e, quando la razza lo permette, il colore dei cuccioli messi al mondo e i decessi sopraggiunti, eventualmente, in questo spazio di tempo. Il proprietario dello stallone deve, dalla ricezione di queste notizie, inviare il certificato di accoppiamento.

Art. 19 - Se un solo cucciolo è vivente al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone. Il proprietario della fattrice avrà tuttavia la facoltà di conservare il prodotto nato e rimasto solo pagando il prezzo abitualmente richiesto per l'accoppiamento dello stallone utilizzato. Se questo prezzo non è conosciuto, sarà fissato da un arbitro.

Art. 20 - Il proprietario della fattrice deve dare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore coscienzioso. Qualora lo standard della razza preveda il taglio della coda, questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata conformemente alle regole e nel tempo giusto in modo che la ferita sia interamente cicatrizzata prima dei 42 giorno. Dovrà inoltre procedere al taglio degli speroni alle zampe posteriori o anteriori quando questo taglio sia stato convenuto.

Art. 21 - Il proprietario dello stallone non deve avere alcuna spesa né per questi interventi né per l'allevamento fino al 49 giorno.

Art. 22 - Se, malgrado un richiamo per lettera raccomandata, inviato dopo il 49 giorno, il proprietario dello stallone al 56 giorno non ha ancora esercitato il suo diritto di scelta, il proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta, da un veterinario o da una persona competente a spese del proprietario dello stallone. Il cucciolo così scelto può essere inviato previo rimborso delle spese dei veterinario, di imballaggio, di porto e di quelle di allevamento a partire dal 49 giorno.

Art. 23 - Nei Paesi in cui le iscrizioni al Libro delle origini si fa per cucciolata, il proprietario della cagna deve procedere all'iscrizione dell'intera cucciolata a sue spese nei tempi prescritti e rilasciare gratuitamente il pedigree dei cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.

Art. 24 - Negli altri Paesi o se la cucciolata non risultasse atta ad essere iscritta al Libro delle origini, il proprietario della fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, un pedigree più completo possibile, risalendo indietro fino ai "nonni". Se, ulteriormente, lo stallone o la fattrice si trovassero nelle condizioni volute per avere l'accesso al Libro delle origini, il proprietario della fattrice o dello stallone ha l'obbligo di compiere le formalità necessarie all'iscrizione dello stallone o della fattrice, qualora il proprietario del cucciolo scelto ne faccia richiesta.

Art. 25 - Se la cagna è ceduta prima del parto o se la cucciolata è ceduta prima della data fissata per la scelta, il cedente deve imporre gli obblighi di cui sopra al nuovo proprietario.

Art. 26 - Se il cedente ha dimenticato di imporre questi obblighi e se, per questa ragione, il nuovo proprietario non permette di esercitare gratuitamente la scelta, il proprietario dello stallone ha diritto, per compensazione, al doppio del prezzo normale stabilito per l'accoppiamento con uno stallone di reputazione equivalente al suo; in caso di contestazione su questo prezzo, sarà chiamato un arbitro.

Art. 27 - Il proprietario dello stallone può, se lo preferisce, esigere il semplice prezzo normale fissato eventualmente da un arbitro, se il proprietario della fattrice, a causa di vendita, cambiamento di residenza ecc., lo obblighi ad esercitare la sua scelta ad una distanza superiore di 100 km rispetto a quella che esisteva tra le residenze dei due proprietari al momento dell'accoppiamento.

Art. 28 - Quando un accoppiamento è stabilito mediante il pagamento di una cifra e la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone, salvo diverso contratto, ha il diritto di esercitare la seconda scelta. In questo caso le regole descritte qui sopra dovranno essere osservate quanto al pagamento di una parte e quanto al prelievo dell'altra [ ... ]. Se la cagna è morta prima dei parto, se tutti i cuccioli sono morti al momento della nascita, se la cagna non resta gravida o se nasce o se sopravvive un unico cucciolo, il proprietario dello stallone conserva unicamente e definitivamente i suoi diritti alla somma di denaro senza rinnovo di accoppiamento.

Art. 29 - Le regole fissate da queste norme sono senza applicazione nel caso di accoppiamenti fatti senza accordo tra i proprietari.

 

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